I dirigenti di prima nomina

La figura contrattuale di "Dirigente di prima nomina", come risulta dai requisiti indicati di seguito, non coincide necessariamente con quella del dirigente iscritto "per la prima volta".

Dirigenti interessati

Con i rinnovi contrattuali del 2004 si è introdotta la possibilità, non l'obbligo, di effettuare versamenti contributivi ridotti qualora in fase di iscrizione siano presenti i seguenti requisiti anagrafici:

  • età anagrafica non superiore a 39 anni compiuti (40 per i settori Terziario e Alberghi-Federalberghi);
  • età anagrafica non superiore a 48 anni (45 per il settore Spedizione e Trasporto) se maturata una anzianità quale quadro pari o superiore a 5 anni (3 anni per i settori Terziario e Alberghi-Federalberghi):

- nella stessa azienda (settori Terziario; Spedizione e Trasporto; Agenzie Marittime; Magazzini Generali);

- presso aziende diverse (solo per i settori Terziario e Alberghiero).

 

Durata

Decorso un triennio dalla nomina viene applicata automaticamente la normativa contrattuale generale con il conseguente obbligo della maggiore misura contributiva prevista per la generalità degli iscritti.

Casi di proroga di validità

Nel caso in cui il dirigente sia residente o domiciliato e con sede di lavoro al Sud Italia, e precisamente, nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia vi è la possibilità di protrarre l'applicazione della norma per un ulteriore triennio dalla data della nomina, a seguito di formale richiesta (ad esclusione dei settori Terziario e Alberghi-Federalberghi).

Effetti ai fini delle prestazioni previdenziali

Ai periodi di contribuzione effettuata in misura inferiore rispetto a quella generale corrisponde una prestazione previdenziale ridotta.

Reimpiego dirigenti privi di occupazione (over 50)

Dall'1.1.2008 nel caso di assunzioni di dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione, sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina (DPN). Tale possibilità non è applicabile in caso di licenziamento e successiva riassunzione nell'ambito della stessa azienda o da parte di imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, salvo il caso in cui siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data della cessazione della precedente attività lavorativa.

 

Temporary Manager

 

È stata introdotta la possibilità di applicare la normativa relativa al "Dirigente di prima nomina" anche alla nuova figura professionale del "Temporary manager"; in questo caso la contribuzione ridotta sarà applicata per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a tempo determinato, fino al massimo di un anno.

 
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