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Il riscatto della posizione individuale |
L'iscritto che, prima di aver maturato il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto ai trattamenti pensionistici, cessi di lavorare nei settori contrattuali che prevedono l'iscrizione al Fondo, può richiedere, trascorsi dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio, il riscatto della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo.
Il riscatto comporta la perdita di tutti i diritti al momento acquisiti.
Il riscatto della posizione spetta, altresì, ai superstiti, salvo sia stata esercitata l'opzione a norma dell'art.26-bis del Regolamento in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati, qualora:
- il dirigente in attività di servizio deceda prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva,
- oppure deceda avendo già cessato di contribuire prima di aver maturato quindici anni di anzianità contributiva e questi non si sia avvalso della facoltà di richiedere il riscatto della propria posizione.
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