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La pensione di invalidità |
È prevista in favore degli iscritti con almeno cinque anni di anzianità contributiva, che contraggano un'invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 60%.
L'ammontare annuo della pensione d'invalidità si ottiene moltiplicando l'importo della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella B allegata al Regolamento, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione.
La pensione di invalidità è reversibile esclusivamente in favore dei superstiti già indicati quali aventi diritto alla pensione indiretta.
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