Spetta al dirigente che, alla data della domanda di pensionamento, possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte della previdenza obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'anzianità contributiva minima è ridotta a 14 anni e, successivamente, di un ulteriore anno ogni biennio fino al limite di 5 anni.
L'importo annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'ammontare del proprio conto individuale maturato alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella A allegata al Regolamento, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione.
La liquidazione della pensione di vecchiaia sotto forma di rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, cc. 6 e 7, della L.335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui venga meno l'obbligo di contribuzione al Fondo prima della maturazione di tutti i requisiti per il pensionamento, l'iscritto che abbia maturato l'anzianità contributiva minima, conserva il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene comunque liquidata una volta in possesso di detti requisiti.
La pensione di vecchiaia è reversibile esclusivamente in favore dei superstiti già indicati quali aventi diritto alla pensione indiretta.
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