Riscatto della posizione
L'iscritto che, prima di aver maturato il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto ai trattamenti pensionistici, cessi di lavorare nei settori contrattuali che prevedono l'iscrizione al Fondo, può richiedere, trascorsi dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio, il riscatto della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo.
Il riscatto comporta la perdita di tutti i diritti al momento acquisiti.
Il riscatto della posizione spetta, altresì, ai superstiti, salvo sia stata esercitata l'opzione a norma dell'art. 26 bis in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati, qualora:
- il dirigente in attività di servizio deceda prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva,
- oppure deceda avendo già cessato di contribuire prima di aver maturato quindici anni di anzianità contributiva e questi non si sia avvalso della facoltà di richiedere il riscatto della propria posizione.
Mantenimento coperture assicurative
Il dirigente che perda tale qualifica dopo aver maturato 15 anni di anzianità contributiva senza aver ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, continua ad essere coperto dal rischio d'invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire la pensione di vecchiaia una volta in possesso di detti requisiti.
Trasferimento ad altro fondo
Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
Per quanto riguarda, invece, gli accantonamenti costituiti con il conferimento del trattamento di fine rapporto, l'iscritto ha facoltà di effettuarne il trasferimento ad altra forma pensionistica decorsi due anni dall'iscrizione al Fondo o, se successiva, dalla data del primo conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto. La stessa opzione non è consentita per la parte relativa alla posizione individuale.
Anticipazioni sui trasferimenti da altri fondi pervenuti dall’1.1.2007 e sull’accantonamento costituito con conferimento di Trattamento di Fine Rapporto
È prevista per gli iscritti la possibilità di chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, limitatamente ai trasferimenti da altri fondi pervenuti dall’1.1.2007 e all'accantonamento costituito mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- decorsi 8 anni di permanenza nelle forme di previdenza complementare, per acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria sulla prima casa di abitazione;
- decorsi 8 anni di permanenza nelle forme di previdenza complementare, per un importo non superiore all'80%, per altre personali esigenze.
La permanenza necessaria per la richiesta delle anticipazioni è costituita da tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L'iscritto potrà in qualsiasi momento reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione, mediante dei versamenti aggiuntivi.