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trattamenti di previdenza integrativa

Tutte le prestazioni sono erogate su domanda degli interessati, da indirizzare al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I relativi moduli per la domanda delle prestazioni sono scaricabili dal menù “Modulistica prestazioni” nell'area riservata Dirigenti.

Pensione di vecchiaia
Spetta al dirigente che, alla data della domanda di pensionamento, possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte della previdenza obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'anzianità contributiva minima è ridotta a 14 anni e, successivamente, di un ulteriore anno ogni biennio fino al limite di 5 anni.
L'importo annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'ammontare del proprio conto individuale maturato alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella A allegata al Regolamento, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione.
La liquidazione della pensione di vecchiaia sottoforma di rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, cc. 6 e 7, della L.335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui venga meno l'obbligo di contribuzione al Fondo prima della maturazione di tutti i requisiti per il pensionamento, l'iscritto che abbia maturato l'anzianità contributiva minima, conserva il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene comunque liquidata una volta in possesso di detti requisiti.

Liquidazione in Capitale di Copertura
Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione o di una frazione della stessa.
La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione d'invalidità, alla pensione indiretta ed alla pensione di reversibilità.

Pensione di invalidità
È prevista in favore degli iscritti con almeno cinque anni di anzianità contributiva, che contraggano un'invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 60%.
L'ammontare annuo della pensione d'invalidità si ottiene moltiplicando l'importo della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella B allegata al Regolamento, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione.

Pensione indiretta
Spetta, in caso di decesso del dirigente in attività di servizio, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, al coniuge, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni. Tale limite di età per gli orfani è elevato a 21 anni nel caso di frequenza di scuola media superiore o professionale e a 26 anni nel caso di frequenza universitaria, nei limiti, tuttavia, della durata del corso legale di laurea. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, questa spetta ai genitori, se a carico. I genitori si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.
In alternativa, gli aventi diritto alla pensione indiretta possono chiedere il riscatto della posizione individuale.
In tal caso, al coniuge che concorra con altri aventi diritto, viene attribuita una quota del riscatto complessivo pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti.
La prestazione suddetta spetta, sempreché il dirigente non abbia esercitato, al momento dell'iscrizione o successivamente anche a modifica della scelta iniziale, l'opzione per il riscatto della posizione maturata, in caso di decesso, in favore degli eredi o dei diversi beneficiari, designati dall'iscritto stesso, in sostituzione di quelli indicati nell'art. 21 del regolamento.

Pensione di reversibilità
Le pensioni di vecchiaia e d'invalidità sono reversibili esclusivamente in favore dei superstiti già indicati quali aventi diritto alla pensione indiretta.



  Fondo di Previdenza Mario Negri - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Codice fiscale: 80115570584 - Iscrizione Albo n. 1460/99