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La designazione dei beneficiari |
Si richiama l’attenzione sul regolamento del Fondo che prevede la possibilità per gli iscritti di esercitare l’opzione di scelta per la liquidazione del riscatto in favore di beneficiari diversi dai superstiti fissati dall’art.21 (coniuge, figli, o in mancanza genitori viventi a carico), in caso di premorienza.
Il modulo per l’esercizio di detta opzione, con possibilità di designare quali aventi titolo gli eredi ovvero altri beneficiari, è disponibile nella sezione "Modulistica per i dirigenti" nell'area riservata.
L’esercizio dell’opzione è facoltativo.
Nel caso di mancato inoltro del modulo al Fondo resta applicabile la disciplina regolamentare di cui agli articoli 21 e 28, con liquidazione dell’eventuale pensione o delle spettanze a titolo di riscatto ai superstiti beneficiari di cui al predetto art. 21.
Per contro, l’esercizio dell’opzione determina l’obbligo per il Fondo della liquidazione del riscatto a favore esclusivo dei beneficiari indicati.
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