Il Premio di Produttività destinato al Fondo Mario Negri
I premi di risultato fino a 5.000 euro conferiti alla previdenza complementare beneficiano di un regime di totale esenzione fiscale e contributiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
La scelta di conferire il premio di produttività al Fondo Mario Negri consente di beneficiare di rilevanti vantaggi fiscali e previdenziali.
L’importo del premio viene versato al Fondo per il suo valore lordo, senza applicazione dell’imposta sostitutiva prevista in caso di erogazione diretta in busta paga.
Le somme destinate al Fondo non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dirigente.
Le somme derivanti dalla conversione del premio di risultato in contribuzione alla previdenza complementare beneficiano di un regime di totale esenzione fiscale, in quanto non sono soggette a imposizione né al momento del versamento al fondo pensione né in sede di erogazione della prestazione.
Gli importi versati a titolo di Premi di produttività confluiscono separatamente nella posizione dell’iscritto attiva presso il Fondo.
Tali importi saranno impiegati nella stessa linea d’investimento già prescelta per il TFR o, in mancanza del conferimento, nel Comparto TFR Garantito. Solo nel caso di conferimento del TFR al Fondo Negri, disposto anche successivamente al versamento del premio di produttività, sarà possibile effettuare un cambio di comparto.
L’agevolazione fiscale spetta secondo un criterio di cassa a prescindere dal periodo di maturazione del premio. Gli importi accreditati nello stesso anno, pur se di competenza di anni diversi, faranno cumulo al fine del calcolo del valore massimo devolvibile annualmente.
Gli iscritti interessati possono destinare al Fondo Mario Negri i premi di produttività, compilando l’apposito modulo sotto riportato.
In base a quanto comunicato con il modulo di domanda, il Fondo provvede a registrare l’importo indicato e rende disponibile all’Azienda il relativo modulo di versamento precompilato, da versare entro la scadenza indicata. Nel caso in cui l’Azienda non provveda al versamento entro le scadenze previste, il Fondo potrà acquisire il premio di produttività versato in ritardo soltanto se l’accredito avverrà entro il mese di dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la scelta.