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La nostra storia

Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto è stato costituito con atto del 19 giugno 1956 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il DPR.780 del 26 luglio 1957.

Nel 1960, all’iniziale denominazione è stato affiancato il nome del suo fondatore Mario Negri, primo presidente della Fendac (oggi Manageritalia).

Fino al 1984 il Fondo ha adottato il sistema di finanziamento a capitalizzazione, caratterizzato dal fatto che quanto versato dall’aderente al fondo viene accantonato su un conto individuale ed investito nei mercati finanziari al fine di generare un montante da cui sono poi erogate le prestazioni previdenziali.

 

Per compensare la penalizzazione subita dai dirigenti in uscita, a causa del tetto pensionistico INPS, il Fondo ha poi deciso di passare gradualmente ad un sistema di finanziamento prevalentemente a ripartizione, caratterizzato dal fatto che con i contributi versati dai lavoratori attivi vengono pagate le pensioni correnti.

 

Dopo l’abolizione del tetto pensionistico INPS, ha cominciato a diffondersi la convinzione dell’opportunità di tornare al sistema a capitalizzazione. 

Opportunità poi divenuta necessaria a seguito della emanazione del Decreto legislativo 124 del 1993.

Per potersi adeguare alla nuova normativa, il Fondo Mario Negri è stato ammesso al regime transitorio di deroga, previsto inizialmente per otto anni e poi prorogato.

 

L’obiettivo del Negri è sempre stato quello di uniformarsi, per quanto possibile, ai fondi contrattuali costituiti dopo l’entrata in vigore del decreto 124, seguendone gli stessi principi ispiratori ed assicurando ai propri iscritti le medesime garanzie.

L’ultima modifica alla gestione del Fondo è intervenuta nel 2007, come conseguenza della entrata in vigore del D.Lgs.252/05. Tra le novità di rilievo si ricordano: l’acquisizione del TFR che gli iscritti decidono di conferire, l’introduzione della possibilità di ottenere anticipazioni sul TFR conferito, la completa revisione del regime fiscale delle prestazioni, l’introduzione della possibilità del trasferimento del TFR ad altro fondo dopo 2 anni di iscrizione.

La riforma del 2007 ha anche sancito il termine della disciplina transitoria: una norma del decreto, infatti, prevede l’obbligo per i fondi preesistenti di creare una forma di adeguamento alle disposizioni contenute nel decreto 124, sotto il controllo della Covip.