(art. 30 Statuto e art. 33 Regolamento)
Limitatamente all’accantonamento costituito mediante la destinazione del TFR e/o sulle somme oggetto di trasferimento dopo il 31.12.2006, in caso di necessità e ancor prima di poter accedere alla prestazione pensionistica obbligatoria, l’iscritto può richiedere al Fondo delle anticipazioni della propria posizione previdenziale fino a quel momento maturata.
Nello specifico, si può richiedere l’anticipazione per:
Tipologia | Max erogabile | Quando | A chi è rivolta |
Spese sanitarie | 100% | In qualsiasi momento | Iscritto, coniuge e figli |
Acquisto prima casa | 100% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto, coniuge e figli |
Ristrutturazione prima casa | 100% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto e figli |
Ulteriori esigenze | 80% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto |
Come affermato dalla Covip “per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell’iscritto o dei suoi figli. L’anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.”