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Fondo di Garanzia INPS

In base alle disposizioni dell’art 5 del D.Lgs.80/92 e della Circolare INPS n. 23 del 22.02.2008, il lavoratore al quale non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, a causa dell’omesso versamento da parte del datore di lavoro di contributi/ TFR conferito, può richiedere al “Fondo di garanzia INPS” di integrare, presso la gestione di previdenza complementare interessata, i versamenti risultanti omessi, successivi al 28.2.1992.

Il Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare opera in presenza dei seguenti presupposti:
   – iscrizione del lavoratore al Fondo Pensione al momento della presentazione della domanda di intervento (da qui l’importanza di bloccare gli eventuali riscatti già richiesti ma non ancora perfezionati)
   – cessazione del rapporto di lavoro;
   – Insolvenza del datore di lavoro accertata mediante l’apertura di una procedura concorsuale (ovvero nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi e insufficienza dell’esecuzione forzata);
   – accertamento del credito per cui si richiede l’intervento del Fondo (ammissione al passivo di detto credito)

Il Fondo di Garanzia INPS garantisce:

   – il contributo previdenziale del datore di lavoro;
   – il contributo previdenziale del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
   – quota di TFR conferita alla forma di previdenza complementare che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.

I Dirigenti con i predetti requisiti possono fare richiesta al Fondo del Modulo PPC/FOND COD. SR 98 che attesta il verificarsi dell’omissione contributiva nel periodo di adesione e la permanenza dell’aderente al Fondo al momento della presentazione della domanda all’INPS.

L’INPS ha precisato, con il Messaggio n 2084 del 11-05-2016, par 3.6, che in caso di riscatto integrale della posizione, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda. La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un’altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005.

Si precisa inoltre che, il Dirigente interessato potrà attivare il Fondo di Garanzia INPS anche se l’ammissione al passivo è stata conseguita direttamente dal Fondo Negri, titolare del credito e legittimato ad attivarsi nell’interesse degli iscritti.
La domanda per l’attivazione del Fondo di Garanzia può essere depositata solo dal Dirigente interessato attraverso il portale INPS.

Il relativo diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Accertato il diritto dell’iscritto, l’INPS provvede al versamento al Fondo Negri degli importi non versati dall’Azienda a titolo di contributi previdenziali e TFR conferito, rivalutati secondo l’indice di rivalutazione del TFR.