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La Liquidazione in valore capitale

(art. 28 Statuto e art. 25 e 41 Regolamento)

Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno la facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale di parte o dell’intera posizione individuale. Tale facoltà non è prevista per gli aventi diritto alla pensione indiretta, alla pensione di reversibilità ed alla pensione d’invalidità, salvo, per quest’ultima, quanto previsto dall’art.15, comma 4, Regolamento.