(art. 24 Statuto e art. 10 Regolamento)
La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica che il Fondo eroga all’iscritto che, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:
• almeno 5 (cinque) anni di anzianità contributiva presso il Fondo; il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea.
• raggiungimento dei requisiti pensionistici obbligatori necessari a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso è necessario allegare all’apposita modulistica del Fondo una Certificazione, rilasciata dalle strutture competenti, che attesti che l’iscritto ha avuto accesso alla pensione obbligatoria.
Nel caso in cui venga meno l’obbligo di contribuzione al Fondo prima della maturazione di tutti i requisiti per il pensionamento, l’iscritto che abbia maturato l’anzianità contributiva minima conserva il diritto alla pensione di vecchiaia per dieci anni dalla maturazione dell’età pensionabile.