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Pensione di vecchiaia

(art. 24 Statuto e art. 10 Regolamento)

 

La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica che il Fondo eroga all’iscritto che, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:

• almeno 5 (cinque) anni di anzianità contributiva presso il Fondo; il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

• raggiungimento dei requisiti pensionistici obbligatori necessari a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso in cui venga meno l’obbligo di contribuzione al Fondo prima della maturazione di tutti i requisiti per il pensionamento, l’iscritto che abbia maturato l’anzianità contributiva minima conserva il diritto alla pensione di vecchiaia per dieci anni dalla maturazione dell’età pensionabile.