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Prosecuzione volontaria

(art. 8 Regolamento)

L’iscritto dimissionario o licenziato, o che comunque perda la qualifica, avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva ha facoltà di continuare volontariamente la contribuzione. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inoltrando domanda redatta su apposito modulo del Fondo.

L’autorizzazione viene concessa con decorrenza dal giorno successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, di termine del periodo di preavviso/indennità sostitutiva del preavviso o di contribuzione derivante dalla polizza Ponte.
Tale facoltà può essere esercitata anche dal pensionato di invalidità che perda il diritto a pensione per revisione ai sensi dell’art.16 del Regolamento (Accertamento dell’invalidità) entro un anno dalla cessazione del trattamento pensionistico.

La stessa facoltà può essere esercitata anche dall’iscritto che, avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva presso il Fondo, presenti domanda entro 12 mesi dall’inizio di un eventuale periodo di aspettativa senza retribuzione comunicato dal datore di lavoro, per tutta la durata dell’aspettativa.

La prosecuzione volontaria può essere interrotta senza una durata minima.

Il ritardo del versamento comporta l’applicazione degli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 4 del Regolamento (Interessi di mora).

L’omissione contributiva, anche se non consecutiva, per un periodo complessivo superiore ad un anno da parte dell’iscritto in prosecuzione volontaria, comporta la perdita del diritto alla prosecuzione stessa.
In quest’ultimo caso l’iscritto, che non abbia nel frattempo riscattato la posizione individuale o ottenuto altra prestazione prevista dal Regolamento del Fondo, entro il termine di decadenza di un anno, può presentare una nuova domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, inviando il relativo modulo per e-mail a [email protected]; l’autorizzazione viene concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi versamenti volontari per periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Ai fini del diritto alle prestazioni la contribuzione volontaria è equiparata a quella obbligatoria.