(art. 29 Statuto e art. 26 Regolamento)
Con l’interruzione del rapporto di lavoro, senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, il Dirigente può decidere di riscattare totalmente e/o parzialmente la propria posizione individuale maturata.
Le tipologie di riscatto e le relative condizioni a disposizione sono le seguenti:
Tipologia | Max erogabile | Quando |
Perdita di requisiti | 100% | Dopo un anno cex dell’attività lavorativa |
Inoccupazione tra i 12 /48 mesi oppure superiore 48 mesi | 100% | Dopo un anno cex dell’attività lavorativa |
Invalidità permanente | 100% | Dopo un anno cex dell’attività lavorativa |
Decesso | 100% | Al verificarsi dell’evento |
Mobilità / cassa integrazione | 100% | Dopo un anno cex dell’attività lavorativa |
Si segnala che nell’ipotesi in cui il Dirigente sia cessato, con una anzianità contributiva di almeno 5 anni, ma con un’età per cui manchi meno di un anno per quella richiesta per la pensione obbligatoria, non sarà possibile richiedere il Riscatto, ma sarà necessario attendere l’età pensionabile per accedere alla Liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale.