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Riscatto

(art. 29 Statuto e art. 26 Regolamento)

Con l’interruzione del rapporto di lavoro, senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, il Dirigente può decidere di riscattare totalmente e/o parzialmente la propria posizione individuale maturata.

Le tipologie di riscatto e le relative condizioni a disposizione sono le seguenti:

 

Tipologia
Max erogabile
Quando
Perdita di requisiti
100%
Dopo un anno cex dell’attività lavorativa
Inoccupazione tra i 12 /48 mesi oppure superiore 48 mesi
100%
Dopo un anno cex dell’attività lavorativa
Invalidità permanente
100%
Dopo un anno cex dell’attività lavorativa
Decesso
100%
Al verificarsi dell’evento
Mobilità / cassa integrazione
100%
Dopo un anno cex dell’attività lavorativa

Si segnala che nell’ipotesi in cui il Dirigente sia cessato, con una anzianità contributiva di almeno 5 anni, ma con un’età per cui manchi meno di un anno per quella richiesta per la pensione obbligatoria, non sarà possibile richiedere il Riscatto, ma sarà necessario attendere l’età pensionabile per accedere alla Liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale.