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Rita

(art. 31 Statuto e art. 11 Regolamento)

Il Dirigente che ha cessato l’attività lavorativa, ma mancano ancora 5 o 10 anni per il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, in presenza di determinati requisiti, può chiedere la R.I.T.A., ovvero la rendita integrativa temporanea anticipata, introdotta con la Legge di Bilancio del 2018. Optando per questa tipologia di prestazione riceverà l’erogazione frazionata, di tutto o parte, del montante previdenziale accumulato dalla data di decorrenza fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Tipologia
Max erogabile
Quando
Anticipo di 5 anni
Fino al 100%
Alla cessazione dell’attività lavorativa, con almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza, con anzianità contributiva per la previdenza complementare di almeno 5 anni e conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni.
Anticipo di 10 anni
Fino al 100%
Alla cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione di almeno 24 mesi, con anzianità contributiva per la previdenza complementare di almeno 5 anni e conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni.

IMPORTO DELLA RATA DI RITA E GESTIONE FINANZIARIA

Durante l’erogazione della RITA il capitale residuo a essa destinato continuerà a essere investito nel comparto prescelto. La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel Conto individuale resta in gestione con distinta evidenza nel Comparto stesso fino a esaurimento, con applicazione della disciplina del Regolamento del Fondo. L’accantonamento a titolo di TFR confluisce o resta nel Comparto più prudente indicato nella Nota Informativa del Fondo, salva la scelta espressa dall’iscritto per il trasferimento negli altri comparti del TFR, nei termini previsti dai relativi Regolamenti. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari e dell’attribuzione del risultato d’esercizio di ciascun comparto.

La periodicità del frazionamento è trimestrale. Essendo una prestazione che prevede la liquidazione frazionata del montante, non sono ammesse richieste di RITA che prevedano un numero di rate inferiore a due; pertanto, la RITA va richiesta almeno 6 mesi prima della maturazione della pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda la tassazione del montante a titolo di RITA, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, le somme erogate sono soggette a ritenuta a titolo di imposta del 15% degradabile fino al 9%, in ragione dell’anzianità di partecipazione al Fondo Pensione.

Con la Risposta a interpello del 26 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della riduzione dell’aliquota fiscale, non è possibile far valere l’anzianità pregressa maturata presso altro fondo, se non previo trasferimento.