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Sussidi per i figli minori con grave disabilità

(art. 21 Regolamento)

 

In caso di figli minori, legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi in condizioni di disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.104/92, a causa di menomazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, viene riconosciuto dal Fondo un sussidio a seguito dell’ accertamento del grado di disabilità effettuato dal Fondo stesso.

Il sussidio, stabilito nella misura di € 500 mensili, è erogabile in favore dell’iscritto in attività di servizio o dell’ex Dirigente percettore di pensione del Fondo o del familiare superstite esercente la potestà legale sul figlio disabile del Dirigente iscritto o pensionato ed è concesso ad un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Ai fini del sussidio in questione i prosecutori volontari sono equiparati agli iscritti in attività di servizio. Nel caso di premorienza del titolare dell’assegno, l’erogazione proseguirà in favore del genitore superstite ovvero di altro soggetto legittimato, mentre nei casi di separazione o divorzio, l’assegno viene erogato al coniuge affidatario anche se non iscritto o pensionato del Fondo.

La domanda per conseguire il sussidio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà legale e rinnovata annualmente; potrà essere presentata direttamente dall’interessato o da altra persona maggiorenne da questi delegata a mezzo posta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il richiedente dovrà accludere alla domanda la seguente documentazione: stato di famiglia ovvero autocertificazione; verbale di accertamento del grado di disabilità, rilasciato da Commissione Medico Legale sulla base della L.104/92, attestante anche la revisionabilità o meno dello stato di disabilità; eventuale decreto di nomina a tutore.

Per le domande rinnovate dopo la prima annualità, il Fondo si riserva di ripetere l’accertamento del grado di invalidità.
L’erogazione del sussidio ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, fermo restando quanto disposto in sede di rinnovo annuale della domanda, cessa al compimento del 18° anno di età del figlio disabile o, in ogni caso, con la cessazione, per cause diverse dal decesso, dello stato di servizio del Dirigente che dà titolo all’iscrizione al Fondo o dello stato di prosecutore.