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TFR Pregresso

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007, introducendo il comma 7-bis all’interno dell’art. 23 del D.lgs. 252/2005, ha previsto la possibilità per i lavoratori di destinare alla previdenza complementare anche il TFR pregresso, con applicazione, al momento dell’erogazione delle prestazioni delle aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al 31.12.2006.
Richiamando la normativa citata, in risposta ai quesiti di maggio 2009 e maggio 2014, la COVIP ha chiarito che il versamento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari è possibile, anche con riferimento alla quota lasciata in Azienda dopo l’1 gennaio 2007, a patto che il lavoratore e il datore di lavoro siano d’accordo.
A tale riguardo si precisa che per le Aziende con almeno 50 addetti, che versano il TFR al Fondo Tesoreria, è possibile far confluire al fondo pensione solamente le quote accantonate prima del 2007.

L’istituto del versamento del TFR pregresso al fondo pensione rappresenta un’importante possibilità di finanziamento aggiuntivo della posizione di previdenza complementare per tutti i lavoratori aderenti che hanno precedentemente maturato il TFR in Azienda.
Per versare il TFR pregresso al Fondo Negri è necessario aver attivato il conferimento del TFR maturando; l’Azienda dovrà contattare il Fondo con apposita email a [email protected] contenente informazioni circa la composizione delle somme da trasferire.