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Trattamento fiscale delle rendite

La tassazione applicata sulla rendita pensionistica dipende da periodo di tempo in cui il capitale è maturato.

In base alla normativa attualmente in vigore, ai capitali maturati fino al 31.12.2006, si applica la tassazione ordinaria in base alle aliquote IRPEF ed agli scaglioni in vigore al momento dell’erogazione: per la quota di pensione fino al 31/12/2000 la suddetta imposizione fiscale è applicata sull’ 87,50% dell’importo annuo lordo; per la quota dal 2001 al 2006 in poi sul 100%.

Per le quote di pensioni maturate dal primo gennaio 2007, invece, si applica la tassazione sostitutiva mediante ritenuta a titolo d’imposta con aliquota:

 
• Del 15% riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti;

Gli anni di permanenza antecedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tutti gli Enti previdenziali comunicano periodicamente al Casellario centrale, tenuto dall’Inps, gli importi delle pensioni in pagamento. Il Casellario elabora i dati ed indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF da applicare a ciascun pensionato, determinandola sulla base del reddito annuo globale derivante dai diversi trattamenti di pensione.

Quando il Fondo riceve dal Casellario la comunicazione circa l’esatta misura della tassazione da applicare, è tenuto per legge ad operare il conguaglio e a versare le somme corrispettive al Fisco.