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Contributi previdenziali

Origine e Decorrenza dell’obbligo contributivo

La decorrenza dell’obbligo contributivo al Fondo Mario Negri risiede nel CCNL applicato al rapporto di lavoro che ne precisa anche la modalità di calcolo.
A tal fine si evidenzia che i contributi sono fissi, calcolati su una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
Tale obbligazione sorge per il solo fatto dell’iscrizione (obbligatoria) dei Dirigenti al Fondo Negri, ed è inderogabilmente complementare al sistema pensionistico dell’I.N.P.S., nonché riconosciuta dal Fondo di Garanzia Inps che tutela la posizione complementare omessa (vedi Circolare Inps n. 23 del 22.02.2008).

Calcolo dei contributi previdenziali
Le misure della retribuzione convenzionale e delle aliquote per settore di appartenenza sono disponibili nell’area riservata e nella Nota Informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’

In base alle disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo, il contributo versato trimestralmente dall’Azienda si compone di due voci: contributo ordinario e contributo integrativo.


Il contributo ordinario, a carico del Dirigente e dell’Azienda, confluisce nella posizione individuale dell’iscritto, mentre il contributo integrativo, a solo carico dell’Azienda, confluisce nel Conto generale del Fondo, essendo destinata a:
• garantire l’equilibrio attuariale del Fondo (a seguito del passaggio, nel 2003, dal regime finanziario a ripartizione a quello a capitalizzazione);
• finanziare la componente solidaristica del Fondo (integrazioni pensioni di invalidità e superstiti; assegni per i figli minori disabili; interventi speciali di assistenza ed attribuzioni di borse di studio ai figli dei Dirigenti iscritti ed altre prestazioni previste nel capo V dello Statuto del Fondo).

La deducibilità dei contributi


Il Fondo Mario Negri è ammesso al regime transitorio di deroga previsto dall’art. 18, commi 8-bis e seguenti del D.Lgs 21.4.1993, n.124, in virtù del quale è riconosciuta la completa deducibilità dei versamenti contributivi.
Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni successivi dall’art. 3, commi 119 e 120, della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004) e dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs 252/2005.

Ai contributi versati al Fondo Mario Negri, quindi, non si applica il limite di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione (corrispondente ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui).

Quando si utilizza il termine “interamente deducibile” a proposito della contribuzione destinata al Fondo Mario Negri si intende che essa non concorre, nella sua interezza, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero non è soggetta ad imposizione fiscale.
Conseguentemente il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, diminuisce l’imponibile fiscale dell’importo corrispondente alla trattenuta a carico del Dirigente e non lo incrementa —neppure in parte — con riferimento al contributo versato a carico dell’Azienda.

Il datore di lavoro deve, inoltre, avere cura di compilare correttamente e debitamente il modello CU (certificazione unica).
Facendo riferimento al modello CU/2022 (visualizza modulo) i dati da inserire nella parte “dati fiscali”, con riferimento ai contributi versati al Fondo Mario Negri, sono i seguenti:


• al punto 411, “Previdenza complementare”, indicare il codice 2;
• al punto 412, “Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5”, inserire la somma totale dei contributi versati dal Dirigente e dall’Azienda.


Nel caso in cui l’Azienda avesse erroneamente applicato il massimale di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione, è necessario compilare il punto 413, “Contributi previdenza complementare non dedotti dei redditi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5”.
Se l’errore viene rilevato in tempo utile (cioè prima della consegna del modello CU, facendo esaminare i fogli paga mensili) lo si può segnalare al datore di lavoro che può effettuare le opportune correzioni in sede di conguaglio definitivo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce.

Diversamente è possibile recuperare la differenza a credito in sede di dichiarazione dei redditi, tramite la presentazione del modello UNICO, oppure comunicando al Fondo Mario Negri la quota di contributo eventualmente non dedotta, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce, oppure, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione della prestazione pensionistica (art. 8, comma 4, del D.lgs. 5.12.2005, n.252).

Per quanto riguarda i prosecutori volontari, se non si informa il Caf o il professionista abilitato della particolare natura della contribuzione versata al Fondo Mario Negri è molto probabile che venga effettuata una deduzione parziale.
Eventuali errori possono essere recuperati presentando, entro la scadenza dei termini per il modello UNICO, un Mod. “730 integrativo”, ma solo se l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito.
Anche per il prosecutore volontario è possibile optare per una delle due soluzioni alternative (modello UNICO o invio al Fondo Mario Negri della dichiarazione contributi non dedotti) precedentemente illustrate con riferimento alla contribuzione versata per il Dirigente in servizio.

Nel menù “Per i Dirigenti/Modulistica” è disponibile il modulo per la dichiarazione dei contributi non dedotti.